
Con l’Ordinanza del 3 giugno 2025, n. 14832 la Corte di Cassazione Civile – Sez. 5 ha enunciato che
sono considerati non fabbricabili, ai fini dell’IMU, anche i terreni posseduti, in comproprietà, e
condotti da un imprenditore agricolo professionale (IAP), a prescindere dalla potenzialità
edificatoria degli stessi.