INEFFICACE LA RINUNCIA ALL’EREDITA’ SENZA INVENTARIO

LA RELAZIONE EXTRACONIUGALE PUO’ ESCLUDERE IL DIRITTO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO.
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La Corte d’appello di Catania, con la sentenza n. 480/2026, ha confermato che il chiamato all’eredità che si trovi nel possesso dei beni ereditari e non rediga l’inventario nei termini di legge acquista la qualità di erede puro e semplice, con conseguente inefficacia della successiva rinuncia.

Richiamando un orientamento consolidato, ha affermato che, ai fini dell’art. 485 c.c., è sufficiente una relazione materiale con i beni, anche limitata e non necessariamente estesa all’intero compendio ereditario. Non è richiesta una vera e propria signoria sui beni, né il compimento di atti dispositivi o di gestione.
Nel caso concreto, la Corte ha valorizzato una serie di elementi presuntivi, tra cui la stabile residenza nell’immobile ereditario, la sede legale dell’impresa fissata nello stesso immobile e l’accertamento del domicilio in sede di accesso del curatore, ritenendoli idonei a dimostrare il possesso ai sensi dell’art. 485 c.c.