“Qualora un contratto di affitto agrario di fondo rustico, stipulato da uno solo dei comproprietari, assuma per effetto della sostituzione automatica della clausola che stabilisca una durata inferiore a quella di legge ex artt. 45 e 58 della legge n. 203 del 1982 la durata legale quindicennale, l’atto deve qualificarsi come atto di straordinaria amministrazione ai sensi dell’art. 1108, comma 3, del codice civile; ne consegue che la mancanza del consenso unanime dei partecipanti alla comunione non determina la nullità del contratto, ma la sua inefficacia (inopponibilità) nei confronti del comproprietario che non abbia prestato il consenso, restando il contratto valido ed efficace tra il comproprietario stipulante e il terzo conduttore, secondo lo schema della gestione di affari altrui. “(Cass. Sez. III Civ. 12 marzo 2026, n. 5647)