La Cassazione, con l’ordinanza n. 11956/2026 ha ribadito che la relazione extraconiugale, quando precede la crisi matrimoniale ed è provata anche tramite indagini investigative, può giustificare l’addebito della separazione ed escludere il diritto all’assegno di mantenimento.
L’aspetto più interessante dell’ordinanza riguarda la rilevanza della relazione extraconiugale ai fini dell’addebito. La Corte ha ritenuto corretta la valorizzazione, da parte dei giudici di merito, della
relazione investigativa, utilizzata quale elemento indiziario nel contesto complessivo delle prove.
In particolare, le risultanze fotografiche e gli accertamenti svolti hanno consentito di collocare temporalmente la relazione in epoca antecedente alla formalizzazione della separazione, escludendo che essa fosse una mera conseguenza di una crisi già irreversibile.
Ne è derivata la conferma del giudizio di merito secondo cui la condotta violativa dei doveri coniugali aveva inciso causalmente sulla rottura del rapporto.