
Ordinanza del 4 giugno 2025, n. 14912 – Cassazione Civile – Sez. 5
La condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento
agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito
dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione del reddito agrario
rispetto ad altri redditi, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione
richiesta per la fruizione dei benefici fiscali in materia di IMU.