La Suprema Corte con l’Ordinanza n. 33716/2025 ha ribadito che la prelazione ereditaria (ex art. 732 c.c.) è un diritto personale e intrasmissibile, strettamente legato alla qualità di coerede originario. Questo significa che il diritto non “segue” la quota: se la quota viene trasmessa a successori o aventi causa dei coeredi originari, il diritto di prelazione e di retratto non si trasferisce a questi ultimi.
I punti chiave della decisione
- Natura del diritto: La prelazione e il retratto successorio sono diritti “personalissimi”. Non possono essere trasmessi né dal lato attivo (chi può esercitare il riscatto) né dal lato passivo (chi è soggetto all’obbligo di notifica).
- Consumazione del diritto: Una volta che la quota ereditaria esce dalla disponibilità dei primi successori del de cuius (ad esempio perché passata agli eredi di un coerede defunto), i diritti previsti dall’art. 732 c.c. si considerano definitivamente estinti.
- Ratio della norma: Lo scopo della prelazione ereditaria è impedire l’ingresso di estranei nella comunione familiare originaria. Se il diritto circolasse con la quota, ogni successivo acquirente diventerebbe “coerede”, snaturando la finalità della norma.
- Il caso specifico: Nel conflitto tra un coerede “di seconda generazione” (che invocava la prelazione ereditaria) e un vicino confinante (che invocava la prelazione agraria), la Cassazione ha dato ragione a quest’ultimo. Poiché la quota era già passata dai figli della de cuius ai loro eredi, la prelazione ereditaria era venuta meno, lasciando spazio al diritto di riscatto agrario.
In sintesi
La prelazione ereditaria opera solo tra i primi coeredi. Quando la quota viene ereditata o acquistata da soggetti successivi, il vincolo di prelazione ex art. 732 c.c. cessa di esistere, rendendo la quota alienabile senza doverla offrire preventivamente agli altri membri della comunione.