NUOVE REGOLE SULLE DONAZIONI A FAVORE DELLA MIGLIORE COMMERCIALIBILITA’ DEGLI IMMOBILI DONATI

La comunione ereditaria «differenziata» dell’azienda
4 Novembre 2025

In vigore da ieri, 18 dicembre 2025, la legge 182/2025 che abolisce l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti, introducendo un meccanismo di compensazione in denaro a favore degli eredi legittimari. Si apre così a una maggiore commerciabilità dei beni donati.

In precedenza, chi acquistava un immobile proveniente da una donazione rischiava che gli eredi legittimari del donante potessero reclamare il bene. Con la riforma:

  • Il bene donato diventa pienamente commerciabile e sicuro per chi lo acquista.
  • Gli eredi legittimari non possono più riprendersi il bene fisico dal terzo acquirente.
  • Il diritto dei legittimari si trasforma in un diritto di credito (risarcimento in denaro) esigibile esclusivamente nei confronti del donatario.

Obiettivo della norma

Facilitare lo smobilizzo e la vendita di immobili ricevuti in donazione, eliminando i blocchi sul mercato immobiliare e le difficoltà nell’ottenimento di mutui legati a tali beni.

Regime Transitorio e Decadenza (Il limite dei 6 mesi)

La legge prevede regole specifiche per gestire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema:

  1. Successioni future: Si applica direttamente la nuova legge.
  2. Successioni già aperte o donazioni passate: Il vecchio regime (con possibilità di restituzione) resta valido solo se i legittimari agiscono entro un termine di decadenza di 6 mesi dall’entrata in vigore della legge.
  3. Adempimenti necessari: Entro questi 6 mesi, i legittimari devono:
    • Trascrivere la domanda di riduzione (se il donante è già morto).
    • Notificare e trascrivere un atto stragiudiziale di opposizione (se il donante è ancora vivo).

In sintesi: Se i legittimari non agiscono entro 6 mesi dall’entrata in vigore, perdono definitivamente la possibilità di rivalersi sui terzi acquirenti anche per le vecchie donazioni, e il bene si considera “liberato”.