La Suprema Corte ha convalidato la sanzione disciplinare irrogata a un notaio per aver ammesso l’amministratore di sostegno nel corso della redazione di un testamento pubblico,ribadendo l’indole personalissima dell’atto
Tramite la sentenza n. 2648/2026, depositata il 6 febbraio 2026, la II Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso interposto da un notaio sanzionato per avere rogato un testamento pubblico alla presenza dell’amministratore di sostegno della testatrice.
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato: il testamento pubblico è un atto personalissimo, il quale richiede l’espressione diretta, autonoma e libera della volontà del testatore, alla sola presenza del notaio e di due testimoni. Per il collegio della II sezione Civile della Corte:
la presenza dell’amministratore di sostegno non è mai ammessa, salve le ipotesi eccezionali previste dalla legge per mutismo o sordità;
l’autorizzazione del giudice tutelare non può derogare alla regola formale contenuta all’art. 603 c.c.;
la tutela della libertà testamentaria prevale su qualunque esigenza di assistenza esterna.
L’atto, per l’effetto, è stato ritenuto nullo per violazione delle norme inderogabili in materia di formazione del testamento pubblico.