La Corte di Cassazione con la sentenza n.32672 del 16 dicembre 2024 ha chiarito che la revocazione per sopravvenienza di figli ai sensi dell’art. 803 c.c. esige, quale requisito negativo, l’assoluta mancanza di figli del donante, o la mancata conoscenza della loro esistenza al tempo della donazione e quindi non può essere domandata nell’ipotesi di sopravvenienza di figli ulteriori.