La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 32682 del 16 dicembre 2024, chiarisce che può essere revocata la donazione della casa fatta al partner infedele. L’interruzione della convivenza a pochi giorni dal rogito è senz’altro rilevante e denota l’ingiuria della relazione extraconiugale. Secondo la Suprema Corte, infatti, anche la convivenza pone obblighi morali e sociali, la cui violazione, se intervenuta con modalità tali da ledere gravemente la dignità del convivente, può configurare l’ingiuria grave richiesta dall’art. 801 cc per la revoca della donazione per ingratitudine. Ai sensi dell’art. 801 c.c., il donante può proporre domanda di revocazione della donazione per ingratitudine quando il beneficiario della donazione si è reso responsabile di uno dei gravi fatti previsti dell’art. 463 c.c., si è reso colpevole di ingiuria verso il donante, ha dolosamente arrecato grave pregiudizio al di lui patrimonio oppure ha indebitamente rifiutato di versare gli alimenti al donante nei casi in cui ciò era previsto per legge