COLLAZIONE

ASSICURAZIONI SULLA VITA
3 Luglio 2023
COLLAZIONE EREDITARIA
9 Febbraio 2024

“Ai fini della collazione il valore dei beni d’impresa deve essere determinato al
momento della donazione (in luogo del valore “al momento della morte” previsto per gli
immobili), applicando analogicamente l’art. 768 quater c.c., dettato in tema di patti di
famiglia, che non ha natura di norma eccezionale e, quindi, può essere utilizzato per
colmare la lacuna esistente nel sistema delle regole volte alla valutazione dell’impresa
donata. Così si è espresso il Tribunale di Sassari con la sentenza del 24 maggio 2022.”

La ragione pratica di tale disposizione – afferma il giudice sardo – risiede “evidentemente
sia nell’esigenza di realizzare un trattamento paritario ed equilibrato tra i legittimari sia
nelle difficoltà derivanti dalla dinamicità dei beni d’impresa che impongono una
valutazione al momento del trasferimento da non rimettere più in discussione”.

Applicando questo principio, il CTU contabile, che sarà nominato nel proseguo del
giudizio, dovrà effettuare la quantificazione economica dell’azienda ai fini della
collazione utilizzando il criterio di stima (da individuarsi secondo i principi di razionalità,
proporzionalità e ragionevolezza e in base alla ratio della figura giuridica della
collazione, che è finalizzata a realizzare un trattamento paritario tra eredi donatari e non
donatari) del valore “al momento della donazione” in luogo di quello del valore “al
momento della morte” previsto per i beni immobili, in analogia a quanto disposto dalle
norme sui patti di famiglia.

Da Il quotidiano Giuridico. Nigro Giuseppina L. Ricercatore di diritto commerciale nell’Università di Catania