Un recente caso giudiziario ha stabilito che i coniugi possono utilizzare la loro libertà contrattuale per decidere i termini di un’eventuale futura separazione. La Cassazione civile (ordinanza n. 20415/2025) ha confermato la validità di un accordo privato tra marito e moglie, stipulato prima della separazione, che regolava i loro rapporti economici in caso di rottura.
I giudici hanno chiarito che questo tipo di accordo non viola gli obblighi matrimoniali, ma è una legittima espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi. L’unico limite è che tali patti non possono toccare i diritti indisponibili, come quelli che riguardano i minori o i diritti personalissimi. Questo approccio riconosce una maggiore libertà alle coppie nel gestire le conseguenze della fine del matrimonio, a condizione che vengano rispettati i principi fondamentali della famiglia.