La Cassazione, con l’ordinanza n. 4949/2026 ha affrontato alcuni profili centrali in materia di successione necessaria soffermandosi in particolare sull’onere di allegazione nell’azione di riduzione, sul rapporto tra riduzione, collazione e divisione, nonché sugli effetti dell’alienazione dei beni oggetto di disposizioni lesive della legittima.
La controversia nasceva da una successione testamentaria nella quale la de cuius aveva istituito erede universale il coniuge, escludendo i figli dalla successione.
I figli, ritenendosi legittimari pretermessi, agivano in giudizio contro il padre per ottenere l’accertamento della lesione della quota di legittima, la riduzione delle disposizioni testamentarie e la caducazione degli effetti di un successivo atto con cui il padre aveva trasferito a una figlia i beni ricevuti per successione. Chiedevano, inoltre, anche lo scioglimento della comunione ereditaria.
Nel corso della causa il convenuto decedeva e gli attori riassumevano il processo nei confronti della figlia beneficiaria del trasferimento. Il Tribunale accertava la lesione di legittima e condannava la convenuta al pagamento di una somma corrispondente alla quota lesa. La Corte d’appello, pur rideterminando in diminuzione l’importo dovuto, confermava l’impostazione della decisione di primo grado.
La soccombente proponeva quindi ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che l’azione di riduzione fosse stata introdotta senza un’adeguata determinazione della massa ereditaria e senza il previo esperimento della collazione e della divisione.
La Corte di Cassazione ha ribadito che, nel caso di legittimario totalmente pretermesso, l’azione di riduzione precede logicamente e giuridicamente collazione e divisione. Sul piano della tutela, infine, ha confermato l’operatività dei rimedi restitutori anche in presenza di alienazioni compiute dall’erede dei beni provenienti da disposizioni lesive della quota riservata.