diritto agrario
Ordinanza del 7 marzo 2025, n. 6172 – Cassazione Civile – Sez. V
Agevolazioni, IAP, Società Le agevolazioni tributarie accordate dal D.Lgs. n. 99/2004 a favore dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) si estendono alle società #agricole a condizione che, oltre a qualificarsi come tali e ad avere ad oggetto esclusivo l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135, Codice civile, almeno uno dei soci nel caso di società di persone, almeno un amministratore nel caso di società di capitali e 2 almeno un amministratore che sia anche socio nel caso di cooperative, possiedano la qualifica di #IAP. Di conseguenza, la limitazione di cui all’art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 99/2004, secondo cui la qualificazione di IAP può essere apportata dall’amministratore a una sola società, opera solo per le società di capitali e non per quelle di persone, ove la responsabilità solidale ed illimitata per le obbligazioni sociali gravante sul socio IAP è idonea ad arginare il fenomeno abusivo del cosiddetto IAP “itinerante”.