SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DEI BENEFICI FISCALI

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Ecco le prime pronunce dei Tribunali civili italiani in materia di risarcimento dei danni per mancato/ parziale/ inesatto adempimento dei contratti d’appalto relativo ad opere soggette ai benefici fiscali da Superbonus ed in particolare all’eventuale danno da revoca, totale e/o parziale, dei benefici fiscali.

La materia è ancora recentissima, pertanto sono solo pronunce dei Giudici di primo grado.

Un’interessante decisione arriva dal Tribunale di Frosinone (Sent. n. 1080/2023 del 2.11.2023) che fornisce una prima interpretazione in merito alla quantificazione dei danni in ipotesi di perdita, per inadempimento dell’appaltatore, dei benefici fiscali.

Ebbene, in questa causa il committente si lagnava del mancato completamento delle opere da parte dell’appaltatore alla scadenza del 30.09.2023, termine in cui, come è noto, la normativa fiscale prevedeva il completamento del 30% dei lavori di riqualificazione energetica dell’edificio. Il Tribunale, accertato l’inadempimento e ferma quindi la risoluzione del contratto, accoglieva solo parzialmente la domanda di risarcimento dei danni; se da un lato l’inadempimento dell’appaltatore ha causato la decadenza dai benefici previsti dal superbonus 110, dall’altro il committente avrebbe avuto altre possibilità di accesso a benefici fiscali (deteriori) ma alternativi, in vigore (in allora 30.9.2022) ed ottenibili con una nuova pratica edilizia/amministrativa, in particolare rilevando che …per gli interventi di efficientamento energetico sugli edifici unifamiliari la normativa fiscale prevede un ampio ventaglio di possibilità di agevolazione e la stessa disciplina dà la possibilità di usufruire di una detrazione del 90% delle spese sostenute fino al 31.12.2023 per (eventuali nuovi) lavori avviati dall’1.1.2023…(cfr D.L. 176/2022 c.d. decreto Aiuti-quater)…

Il Tribunale quindi, ha riconosciuto al committente un danno quantificato nella misura del 10% degli importi oggetto del contratto di appalto risolto, derivante dalla …percentuale “minima” del beneficio fiscale andata perduta a causa del verificarsi dell’inadempienza…sostanzialmente imponendo al committente l’onere di limitare il danno subito mediante autonoma ed obbligatoria ricerca di benefici alternativi resisi necessari solo in conseguenza dell’inadempimento avversario.