ATTENZIONE: NON ESISTE UN GENERALE DIRITTO ALLA QUOTA DI LEGITTIMA. NUOVA SENT. DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SUL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DEI BENEFICI FISCALI
9 Febbraio 2024

EREDITA' DIRITTO TRANSNAZIONALE

In Italia, la legge prevede che una parte del tuo patrimonio, chiamata legittima, debba essere riservata ai tuoi familiari più stretti, anche se tu non lo desideri. Questi familiari sono i cosiddetti legittimari e includono il coniuge, i figli e, in assenza di questi ultimi, gli ascendenti (cioè i genitori) o i fratelli e sorelle.

Una una recentissima sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU, sentenza del 15 febbraio 2024), ha statuito però che nel caso di un cittadino italiano che abbia avuto residenza stabile in un paese diverso dall’Italia la sua successione potrebbe essere disciplinata dal regolamento Ue 650/2012 del 4 luglio 2012, ovvero dalla legge successoria transnazionale.

Il regolamento Ue 650/2012 stabilisce che la legge successoria applicabile è in generale quella del luogo di residenza abituale del defunto al momento del decesso, e questo luogo potrebbe essere un Paese il cui ordinamento consente di devolvere liberamente il proprio patrimonio per causa di morte. Una persona può, tuttavia, optare espressamente per l’applicazione della legge dello Stato di cui possiede la cittadinanza, al momento della scelta o al momento della morte.

Dunque se un cittadino italiano vuole evitare, per qualche motivo, di lasciare la legittima ai suoi familiari più stretti, può trasferire la sua residenza abituale in un paese che non prevede la legittima. In questo caso sarà libero di disporre del suo intero patrimonio.

E l’erede, che vede allontanare per sempre i beni mobili o immobili che pensava sarebbero stati suoi, non può invocare, a tutela dei suoi diritti successori, la Convenzione europea sui diritti dell’uomo e, nello specifico, l’articolo 8 che disciplina il diritto al rispetto della vita privata e familiare.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, infatti, si è nuovamente espressa con la sentenza del 15 febbraio 2024 e ha ribadito che “pur riconoscendo il posto assegnato alla quota di riserva di un’eredità nell’ordinamento interno della maggior parte degli Stati contraenti, non esiste un diritto generale e incondizionato dei figli a ereditare una parte dei beni dei genitori“.

La CEDU sostanzialmente conferma quanto già detto nel 1979 con sentenza analoga: il diritto alla quota di legittima non è un diritto internazionalmente tutelato.