La mia vittoria sull’eccezione di nullità della procura conferita da Agenzia Entrate Riscossioni ad un Avvocato del libero Foro.

IL CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO – EREDITA’
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CONSEGUITO MASTER IN DIRITTO SUCCESSORIO
4 Giugno 2020

IL PUNTO DELLA SUPREMA CORTE (Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza nn. 30008 del 19.11.2019):

a) se la convenzione riserva all’Avvocatura di Stato la difesa e rappresentanza in giudizio, l’Agenzia può evitarla solo in caso di conflitto, oppure alle condizioni dell’art. 43, co. 4, r.d. n. 1611 del 1933 (cioè adottando la delibera motivata e specifica e sottoposta agli organi di vigilanza), oppure ancora ove l’Avvocatura erariale si renda indisponibile;
b) se, invece, la convenzione non riserva all’Avvocatura erariale la difesa e rappresentanza in giudizio, non è richiesta l’adozione di apposita delibera od alcuna altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro (da scegliere nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.L. n. 50/2016 – Codice degli Appalti – e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 193/ 2016); c) in tutti i casi è in facoltà dell’Agenzia di avvalersi e farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati pure davanti ai giudici di pace e ai tribunali, per di più nulla essendo innovato quanto alle già raggiunte conclusioni per ogni altro tipo di contenzioso.

IL TRIBUNALE DI PIACENZA HA ACCOLTO LA MIA ECCEZIONE:

Quanto all’eccezione sollevata da parte attrice rispetto alla nullità della procura rilasciata dall’Ente (Agenzia Entrate Riscossione) all’Avv. XXXX in assenza di una specifica e motivata deliberazione che indicasse le ragioni che, nel caso concreto, giustificherebbero il ricorso ad un avvocato del libero foro, in alternativa alla regola generale dell’assistenza da parte dell’Avvocatura dello Stato, la stessa è fondata e va accolta nei termini che seguono.

Come correttamente rilevato da parte attrice, tra gli atti di carattere generale adottati ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 193/ 2016 vi è la “Convocazione in seduta pubblica del 31.01.2018”, nell’ambito della quale veniva reso noto l’Elenco contenente i nominativi degli avvocati del libero Foro ammessi al patrocinio dell’Ente, suddivisi in appositi elenchi per materia; in questo elenco, l’avvocato XXX compare solo in quello relativo alla materia della “riscossione”, e non in quello relativo alla materia del “diritto civile”, cui appartiene la presente causa, attinente ad una “querela di falso”, ovvero è relativa all’accertamento della falsità di un documento.

Invero, la procura conferita all’avvocato XXX da parte convenuta non risulta pienamente conforme ai criteri e ai requisiti richiesti per gli incarichi conferiti dall’Ente Pubblico.