EREDITA’: IL TESTAMENTO (A CONTENUTO) DIGITALE

L’ “eredità digitale”, questa sconosciuta.
1 Giugno 2021
L’Avvocato.
21 Settembre 2021

https://www.laleggepertutti.it/518270_cose-il-testamento-digitaleEREDITA’: IL TESTAMENTO (A CONTENUTO) DIGITALE

 

Mai come oggi il bagaglio e patrimonio personale è costituito da beni anche di carattere digitale che costituiscono, e vieppiù saranno nel tempo, l’insieme delle proprietà personalissime di ciascuno di noi. Mi riferisco a quel capitale di “dati” strettamente identificanti non solo la propria identità (anagrafica, sociale, culturale, e quindi quella riconosciuta e tutelata proprio dall’art. 2 della nostra Costituzione che la definisce “inviolabile”) ma anche i propri beni siano essi mobili o banalmente digitali. Sono, per esempio, le varie password con le quali celiamo al mondo il nostro profilo personale ogniqualvolta creiamo un “account” per accedere o godere dei benefici di una piattaforma digitale e che identificano la nostra persona ed il nostro patrimonio, spesso anche ideologico. Associato a ogni account più spesso ci viene richiesto l’inserimento di tante informazioni personali, i nostri strumenti di pagamento digitale o i dati bancari di riferimento, ma anche i nostri interessi piuttosto che la nostra “ identità di genere”  o la nostra esperienza curriculare e scolastica, le cose che ci piacciono e le  nostre indicazioni e affezioni culturali. Tutto quello che è stato definito dall’Economist come il “petrolio” della nuova generazione, posto che i dati hanno un valore economico nella misura in cui ed in quanto oggetto di sfruttamento nel settore delle pratiche commerciali, spesso “merce di scambio” per l’accesso a determinati servizi.

Ecco allora che comincia ad entrare nella sfera di interesse dei giuristi il tema non solo della sicurezza dei dati inseriti su piattaforme digitali (oggi più che mai attuale alla luce dei recenti avvenimenti di hackeraggio, ad es. alla banca dati della regione Lazio) ma anche della loro sorte una volta che la vita fisica della persona cui sono associati abbia a cessare.

Premesso che ogni account costituisce e rappresenta una posizione contrattuale, è fuor d’opera che, come tale, sia suscettibile di devoluzione ereditaria ed acquisto mortis causa; gli eredi pertanto saranno successori jure hereditatis nel contratto atipico di utilizzo dell’account in essere con il Provider il quale dovrebbe consentire l’accesso ai contenuti a prescindere dal possesso delle password.

In merito alla trasmissione successoria, non vi è oggi uno strumento giuridico ad hoc, ed è quindi con riferimento gli istituti di diritto comune che occorre plasmare la materia, utilizzando allo stato quello che da secoli viene riconosciuto come lo strumento per eccellenza di trasmissione volontaria del proprio patrimonio, il testamento, cui si è aggiunto il termine digitale e con il quale, in ognuna delle sue forme, ciascuno può disporre per il tempo in cui avrà cessato di vivere dei propri beni o diritti, e financo definire come debba avvenire la divisione tra gli aventi diritto o se un qualunque “chiamato” abbia a compiere od omettere qualcosa, o ancora se ai chiamati debba essere interdetto l’accesso ai propri dati digitali e l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 -22 del GDPR, trattandosi (il consenso espresso a suo tempo dal de cuius) di un diritto (trasmissibile) sempre revocabile.

In una qualunque delle forme con le quali il testamento può essere formato e quindi anche in quella pubblica, che si perfeziona alla presenza di un Notaio e di 2 testimoni; tale formalità tuttavia, se è utile per i casi in cui il disponente non possa redigere olograficamente la propria scheda, è sicuramente pregiudizievole sotto il profilo della privacy laddove si debbano indicare i dati digitali con buona pace del rispetto della riservatezza e della sicurezza dei beni.

Si è cominciato quindi a profilare come maggiormente conveniente il ricorso allo strumento del “mandato post mortem exequendum” (oggi disciplinato dall’art. 2 terdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali), figura di elaborazione dottrinale, in virtù del quale il mandatario diverrebbe depositario dei codici segreti del de cuius e di tutti i suoi dati (trasmissibili) ed onerato delle disposizioni impartite dal mandante.  Si tratta di un contratto fiduciario che si perfeziona inter vivos avente ad oggetto un incarico anche di contenuto patrimoniale che il mandatario eseguirà (in virtù del proprio ufficio) dopo la morte del mandante e per suo conto ma che esula dalle eventuali attribuzioni patrimoniali. Diverso dalla figura del  “mandato mortis causa” che invece ha ad oggetto un’attività di disposizione di beni che appartengono all’asse ereditario e che pertanto è nullo.

Il mandato post mortem exequendum è dunque uno strumento alternativo al testamento, più elastico e sicuro sotto il profilo della riservatezza, vieppiù laddove il contenuto afferisca alle credenziali di accesso al  mondo digitale ed alla variegata serie di  beni ivi presenti, spesso a contenuto patrimoniale.

Tra i tanti, di non troppo recente conio, il sistema deve fare i conti infatti, anche con la possibilità che nel patrimonio del disponente ci siano “beni digitali a contenuto patrimoniale (le monete virtuali, accessibili attraverso chiavi crittografiche e le cui transazioni avvengono solo mediante strumenti tecnologici, le cd, “blockchain”) il cui destino al momento del decesso del titolare diventa emblematico. Ciò che infatti entra nel patrimonio personale sono le cosiddette “blockchain”, ovvero le chiavi crittografiche con le quali solamente è possibile eseguire transazioni con le criptovalute.

Negli ultimi anni si è assistito ad un vero e proprio fenomeno esplosivo delle critpovalute (così come, di contro, alla loro repentina svalutazione) che hanno stimolato investitori, professionisti ed in genere operatori anche non del settore e non è peregrino pensare ipotizzare che possa essere necessario ben presto disciplinare la successione di tali strumenti. I problemi infatti non si ravvisano nel disciplinare il diritto di proprietà di criptovalute la cui disciplina giuridica non diverge da quella di qualsiasi altro bene; diverso è il caso della detenzione attraverso l’apertura di un account c/o banche o altri intermediari laddove le chiavi crittografiche per consentire le transazioni non siano o non siano tutte nella disponibilità del titolare per essere “gestite” dagli stessi intermediari.

Non è la sede per addentrarmi nella materia che è complessa e specialistica, tuttavia il fenomeno presta il fianco alla riflessione circa i profili civilistici relativi alla successione.

Giova precisare che per la loro impignorabilità, insequestrabilità ed inespropriabilità le criptovalute sono  un territorio attualmente inespugnabile e per questo, al pari e meglio del demonizzato contante, un sistema se vogliamo “elusivo” anche delle più longeve norme a presidio dei principi della successione legittima, una per tutte la riserva a favore dei legittimari. E’ evidente che, se non saranno tracciabili, per le garanzie proprie di anonimato, le transazioni eseguite in criptovalute (e prima ancora le chiavi private necessarie per accedere ai wallets ed alle transazioni), sarà ardua la strada di chi vorrebbe impugnare una successione per lesione di legittima, così come altrettanto facile sarà per il titolare eludere il divieto dei patti successori.

Il nostro ordinamento infatti all’art. 458 c.c. sancisce la nullità degli accordi con cui taluno istituisca erede anticipatamente, oppure i patti aventi ad oggetto la disposizione o rinuncia ai diritti derivanti da una successione non ancora aperta. L’uso delle criptovalute proprio grazie alla loro caratteristica ontologica ed alla loro impignorabilità, potrebbe potenzialmente consentire l’elusione di tali divieti con pregiudizio non solo degli eredi legittimari o dei chiamati all’atto dell’apertura della successione ma anche dei creditori del de cuius.

Ora, il tema è vivo e dinamica l’evoluzione della materia che andrà affermandosi a suon di prassi applicativa che ne costituisce oggi il diritto vivente per indirizzare i comportamenti di tutti i soggetti coinvolti. Per il momento a noi, operatori del diritto, non resta che aggirarci con un misto di sospetto e curiosità, pronti a rivedere, con approccio maieutico,  il nostro background di conoscenze per adattarlo all’evoluzione dei tempi .