Assicurazione sulla vita – Clausola di attribuzione dell’indennizzo a favore degli eredi legittimi (e/o testamentari) – quote indennizzo uguaglianza – Fondamento.

CONSEGUITO MASTER IN DIRITTO SUCCESSORIO
4 Giugno 2020
L’ “eredità digitale”, questa sconosciuta.
1 Giugno 2021

Finalmente!

La questione tanto dibattuta tra gli interpreti del diritto è stata finalmente decisa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 11421 del 20.04.2021, pubblicata il 3.05.2021)https://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/it/sentenze.page.

E così ogni volta che tra i beneficiari delle polizze sulla vita il de cuius abbia indicato gli “eredi” tale locuzione serve ad individuare i soggetti che per chiamata siano coloro che rivestano tale qualità; il termine “eredi” non comporta però che la ripartizione dell’indennizzo avvenga secondo “le regole della successione” spettando a ciascuno una quota uguale.

Sono fiera di aver aderito all’orientamento oggi sacralizzato dal massimo organo giurisdizionale, ed aver interpretato correttamente la disciplina applicabile nei casi al mio scrutinio professionale.

Ecco il principio di diritto:
“- La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dall’art. 1920 c.c., comporta l’acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell’assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all’assicuratore per individuare i creditori della prestazione.

– La designazione generica degli “eredi” come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell’indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi, una quota uguale dell’indennizzo assicurativo, il cui pagamento ciascuno potrà esigere dall’assicuratore nella rispettiva misura.
Allorché uno dei beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione, se il beneficio non sia stato revocato o il contraente non abbia disposto diversamente, deve essere eseguita a favore degli eredi del premorto in proporzione della quota che sarebbe spettata a quest’ultimo.”